In breve
- La collaborazione coordinata e continuativa sportiva si presume quando la prestazione non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo delle manifestazioni, ed è coordinata secondo i regolamenti dell’organismo affiliante (art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2021).
- Chi riceve un compenso come lavoratore sportivo deve essere tesserato per l’organismo che ha riconosciuto l’ente: senza tesseramento quel compenso non è compenso sportivo.
- Ai co.co.co. sportivi non si applica l’INAIL, ma la tutela assicurativa dell’art. 51 della L. 289/2002 (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 36/2021).
Dal 1° luglio 2023 «pagare l’istruttore» non è più una faccenda da ricevuta con la ritenuta o da compenso sportivo sotto i 10.000 €: esiste la figura del lavoratore sportivo, e la forma del rapporto va scelta e comunicata. La buona notizia è che per la maggior parte delle palestre e delle associazioni la risposta è una sola, la collaborazione coordinata e continuativa sportiva. La cattiva è che intorno ci sono quattro casi diversi, e che sbagliare inquadramento si paga.
Questa guida mette in fila le forme possibili, con gli adempimenti di ciascuna. Per le soglie di 5.000 e 15.000 € e per il conto dei contributi c’è la guida dedicata ai [compensi dei lavoratori sportivi](/guide/compensi-lavoratori-sportivi); qui si parla di **che contratto fare**. Le fonti sono il D.Lgs. 36/2021, le FAQ sul lavoro sportivo del Dipartimento per lo sport e la circolare dell’Agenzia delle entrate 7/E del 2026.
01Le quattro strade
| Forma | Quando ha senso | Cosa va comunicato |
|---|---|---|
| Co.co.co. sportiva | L’istruttore tiene corsi con continuità, entro 24 ore settimanali, coordinato secondo i regolamenti dell’organismo affiliante | UNILAV-SPORT nel RASD entro il 30 del mese successivo all’inizio; LUL nel Registro entro il 31 gennaio dell’anno dopo |
| Lavoro autonomo con partita IVA | Il professionista organizza da sé la propria attività, spesso per più committenti, e fattura | Nessun UNILAV: c’è la fattura. Restano le regole fiscali e contributive del lavoro autonomo |
| Lavoro subordinato | Orario imposto, direttive, presenza in sede: il tecnico è un dipendente | Procedure ordinarie: UNILAV, contratto collettivo, busta paga, INAIL |
| Volontario (art. 29) | Chi aiuta senza essere pagato; sono ammessi solo rimborsi | Nessuna comunicazione di inizio rapporto: lettera d’incarico agli atti. I rimborsi forfettari si comunicano ogni trimestre |
02La collaborazione sportiva, nel dettaglio
L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 dice che il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di co.co.co. quando ricorrono insieme due condizioni verso lo stesso committente: la durata delle prestazioni, pur continuativa, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di federazioni, discipline associate ed enti di promozione.
- Le ore di accompagnamento della squadra alle gare non contano nelle 24 ore settimanali.
- La presunzione è relativa: ammette la prova contraria, in un senso e nell’altro.
- Il collaboratore è un lavoratore autonomo: non è obbligato a orari fissi, pur essendo coordinato tecnicamente.
- Per compensi fino a 15.000 € non serve il cedolino paga, e il libro unico si può tenere dentro il Registro.
- Il compenso da lavoratore sportivo può essere riconosciuto solo a chi è tesserato come tecnico per l’organismo che ha riconosciuto l’ente ai fini sportivi.
03Chi non è un lavoratore sportivo
Non tutti quelli che girano in palestra rientrano nella disciplina del lavoro sportivo, e inquadrarli lì è un errore che costa. Le FAQ del Dipartimento per lo sport sono esplicite su diversi casi:
- Medici e massaggiatori: svolgono una professione la cui abilitazione è rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo, quindi non sono lavoratori sportivi (art. 25, comma 1, ultimo periodo).
- Custodi, steward, addetti agli impianti e alla manutenzione: non sono lavoratori sportivi; per il custode, dice il Dipartimento, spesso prevale il lavoro subordinato.
- Assistente bagnanti: è lavoratore sportivo se la prestazione è legata all’attività sportiva in vasca (gare, corsi); non lo è se assiste il nuoto libero.
- Segreteria e amministrazione: sono collaborazioni amministrativo-gestionali (art. 37), non lavoro sportivo. Passano dalle comunicazioni ordinarie, ma godono comunque dell’esclusione dalla base IRAP per i compensi sotto 85.000 € confermata dalla circolare 7/E del 2026.
04Volontari e rimborsi
Il volontario mette a disposizione tempo e capacità «in modo personale, spontaneo e gratuito» (art. 29). Le sue prestazioni non possono essere retribuite in nessun modo. Sono ammessi i rimborsi delle spese documentate e, al ricorrere delle condizioni del comma 2, rimborsi forfettari fino a 400 € al mese, in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti e previa delibera dell’ente che individui tipologie di spesa e attività ammesse.
- I nominativi dei volontari che ricevono rimborsi forfettari e gli importi vanno comunicati nel Registro entro la fine del mese successivo al trimestre.
- Il limite di 400 € al mese è riferito alla persona, sommando i rimborsi ricevuti da più enti nello stesso anno solare.
- I rimborsi forfettari, pur non essendo reddito, concorrono al superamento della soglia di 15.000 € dei compensi di lavoro sportivo: lo ha precisato la circolare 7/E del 2026, con due esempi numerici.
- Serve una lettera d’incarico agli atti: al Registro non si comunica l’inizio del volontariato.
05Contributi, INAIL e assicurazione
- Gestione separata INPS: i contributi si calcolano sulla parte di compenso che eccede i primi 5.000 € annui. Fino al 31 dicembre 2027 l’imponibile contributivo è ridotto al 50% (art. 35, comma 8-ter); l’onere è per due terzi a carico dell’ente e un terzo del lavoratore.
- Aliquote 2026: secondo la circolare INPS 8/2026, per i co.co.co. sportivi iscritti in via esclusiva l’aliquota IVS è del 25%, con le aliquote minori aggiuntive; per chi è già coperto da altra previdenza o è pensionato si applica l’aliquota del 24% e non sono dovuti i contributi assistenziali. Prima del primo pagamento dell’anno fatevi confermare i numeri dal consulente.
- INAIL: ai co.co.co. sportivi si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria dell’art. 51 della L. 289/2002 (art. 34, comma 3). Per i dipendenti sportivi, invece, l’obbligo INAIL c’è.
- Iscrizione alla Gestione separata: la fa il lavoratore, dal portale INPS, dopo la firma del contratto.
Per capire in che fascia cade ogni istruttore serve l’autocertificazione dei compensi percepiti altrove: senza, l’ente non può sapere se sta pagando dentro o fuori soglia. Il conto, con le soglie e un esempio, è in compensi dei lavoratori sportivi.
Con Omega
Istruttori e compensi in Omega Gym
- Per ogni istruttore scegli come lo paghi: a lezione, a ora, in percentuale sugli iscritti, fisso al mese o niente, per il volontario.
- Le lezioni tenute diventano il compenso del mese, con quello che è già stato pagato e quello che resta.
- Il contatore delle soglie di 5.000 e 15.000 € somma anche i compensi dichiarati altrove con l’autocertificazione.
- Codice fiscale, IBAN, qualifiche e scadenza dell’attestato BLSD nella scheda dell’istruttore.
- Chi insegna cosa e quando: le lezioni tenute sono la base dei dati che servono alle comunicazioni.
Foto di copertina: Kristin Hardwick — CC0 1.0


