In breve
- L’art. 51 della L. 289/2002 rende obbligatoria l’assicurazione degli sportivi dilettanti tesserati come atleti, dirigenti e tecnici, per gli infortuni da cui derivino morte o invalidità permanente.
- La polizza base del tesseramento non è una polizza di responsabilità civile: non copre i danni che la struttura o l’istruttore causano a terzi, e spesso non copre le spese mediche.
- Chi non è tesserato — l’ospite alla prova gratuita, l’accompagnatore, il genitore che aspetta in sala — è fuori dalla copertura del tesseramento.
Il momento in cui si scopre cosa copre davvero l’assicurazione è sempre quello sbagliato: dopo un infortunio. Nella maggior parte delle associazioni la risposta è «siamo assicurati con la tessera», il che è vero ma dice poco, perché quella copertura è pensata per un rischio preciso e lascia fuori quasi tutto il resto.
Questa guida spiega cos’è l’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, cosa contiene tipicamente e cosa no, quali polizze si aggiungono e come si gestisce un sinistro senza perdere i termini. Le condizioni concrete stanno nella polizza dell’ente a cui siete affiliati: fatevela mandare per iscritto, con massimali e franchigie, e leggetela una volta all’anno.
01L’assicurazione obbligatoria dei tesserati
L’art. 51 della L. 289/2002 prevede che gli sportivi dilettanti tesserati come atleti, dirigenti e tecnici a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva siano obbligatoriamente assicurati per gli infortuni «avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente». Modalità tecniche, prestazioni e premi sono fissati da un decreto attuativo.
- La copertura arriva con il tesseramento: se la tessera non è stata fatta, o è stata fatta dopo l’infortunio, la persona non è assicurata.
- Riguarda gli eventi gravi: morte e invalidità permanente. Le spese mediche e le indennità da inabilità temporanea, quando ci sono, stanno in estensioni facoltative.
- Le prestazioni hanno massimali e franchigie: sono scritte nella polizza dell’organismo affiliante, e cambiano da ente a ente.
- Per i collaboratori sportivi con co.co.co. non si applica l’INAIL ma proprio questa tutela (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 36/2021). Per i dipendenti l’INAIL invece è dovuta.
02Cosa resta scoperto (e succede davvero)
| Situazione | La tessera basta? | Serve |
|---|---|---|
| Socio tesserato che si rompe il crociato a lezione | Sì per invalidità permanente, secondo massimali | Estensione per spese mediche e diaria, se la volete |
| Ospite alla prova gratuita che cade | No: non è tesserato | Polizza RC della struttura, e tesseramento giornaliero dove previsto |
| Manubrio che sfonda il pavimento del vicino | No | Responsabilità civile verso terzi (RCT) |
| Causa contro il presidente per un infortunio in sala | No | RC dell’ente, tutela legale, eventuale polizza per amministratori |
| Furto o incendio delle attrezzature | No | Polizza danni ai beni |
| Istruttore dipendente che si infortuna | No: è un rapporto di lavoro | INAIL |
| Chiusura forzata della sala per un danno | No | Garanzia per interruzione dell’attività, se la si ritiene utile |
03Quali polizze valutare, in ordine di importanza
- 1Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO): copre i danni causati a soci, clienti e collaboratori nello svolgimento dell’attività. È la prima polizza da avere, prima di qualunque estensione infortuni.
- 2Infortuni integrativa per i tesserati: spese mediche, diaria da ricovero, gesso. Migliora sensibilmente la copertura base e si vende bene anche come servizio ai soci.
- 3Tutela legale: per le spese di difesa, che in una controversia arrivano prima di qualunque risarcimento.
- 4Danni ai beni: attrezzature, specchi, vetri, impianti, furto e incendio.
- 5Responsabilità degli amministratori: utile soprattutto nelle associazioni non riconosciute, dove chi firma risponde anche col proprio patrimonio (ASD o SSD).
Quando chiedete un preventivo, portate numeri veri: metri quadri, discipline praticate, numero di tesserati, presenza di minori, attività fuori sede (gare, stage, saggi). Le discipline di contatto e le attività aeree hanno premi diversi, e dichiararle dopo un sinistro è il modo migliore per vedersi contestare la copertura.
04Cosa fare quando succede qualcosa
- 1
Soccorrere e documentare
Prima la persona. Subito dopo: cosa è successo, dove, chi c’era, chi ha visto. Una foto della zona e degli attrezzi coinvolti aiuta più di dieci ricostruzioni a memoria.
- 2
Compilare il modulo dell’ente
Ogni ente ha il suo modulo di denuncia infortunio e un termine stretto per inviarlo, spesso pochi giorni. Il termine scaduto è la ragione più frequente di rifiuto.
- 3
Raccogliere i documenti sanitari
Referto del pronto soccorso e certificati successivi: senza, la pratica non parte.
- 4
Avvisare anche l’assicurazione della struttura
Se c’è il rischio di una richiesta di risarcimento, va aperta anche la posizione RC, non solo quella infortuni.
- 5
Chiudere il cerchio
Verificare cosa ha causato l’infortunio e sistemarlo: un attrezzo, un pavimento, un’istruzione poco chiara. È anche quello che chiederà il perito.
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- Tesseramenti all’ente con numero e scadenza nella scheda dell’iscritto: sai sempre chi è coperto e chi no.
- Chi arriva per una prova gratuita entra in un elenco a parte, con la prova fissata e il passaggio a iscritto.
- Certificati medici con scadenza, avviso al socio e blocco all’ingresso, se decidi così.
- Il registro degli ingressi tiene traccia di chi era in sala e quando: serve più spesso di quanto si creda.
Foto di copertina: Daria Shevtsova — CC0 1.0


